Art. 1

In vigore dal 11 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 3 della legge 4 luglio 1967, n. 676, con il quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione dell'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra, e, da ultimo, a Lisbona il 31 ottobre 1958, stabilendo, inoltre, i compiti delle singole amministrazioni per l'esecuzione delle disposizioni di detto Accordo e le norme di carattere procedurali relative; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero; Decreta: . Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-26;656#art-1

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