Art. 6
In vigore dal 10 dic 1968
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui agli sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1968
SARAGAT
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 122. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-13;1180#art-6