Art. 1
In vigore dal 10 dic 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici nautici statali;
Considerato che dal 1 ottobre 1964 funziona di fatto l'istituto tecnico nautico statale di Porto S. Stefano (Grosseto);
Considerato che dal 1 ottobre 1966 funzionano di fatto gli istituti tecnici nautici statali di Termoli (Campobasso) e Torre del Greco (Napoli);
Ritenuta l'opportunità di regolarizzare tali situazioni di fatto;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1964 è istituito in Porto S. Stefano (Grosseto) un istituto tecnico nautico statale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-13;1180#art-1