Art. 2
In vigore dal 4 apr 1968
I predetti sette posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui ai citati articoli 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874 e vengono ripartiti come appresso:
Numero
dei posti
Facolta di giurisprudenza:
Universita di Firenze:
cattedra di diritto processuale civile 1
Universita di Roma:
cattedra di diritto della navigazione... 1
Facolta di economia e commercio:
Universita di Roma:
cattedra di politica economica e finanz-
iaria........................................ 1
Facolta di lettere e filosofia:
Universita di Roma:
cattedra di storia medioevale I......... 1
Facolta di medicina e chirurgia:
Universita di Roma:
cattedra di clinica medica generale e
terapia medica II............................ 1
cattedra di clinica chirurgica generale
e terapia chirurgica I (per assistente
cardiologo).................................. 1
Facolta di scienze matematiche, fisiche e
naturali:
Universita di Pisa:
cattedra di botanica................... 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 129. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-01-18;158#art-2