Art. 1
In vigore dal 4 apr 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la riserva di assegnazione del 40% dei posti di assistente di ruolo, istituiti dal 1962-63 al 1968-69, a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito;
Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65;
Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, relativo alla istituzione per l'anno accademico 1965-66 di un numero di posti di assistente di ruolo pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1964-65;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1964-65, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1965-66, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato;
Visti i decreti presidenziali 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1964, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542; 7 febbraio 1967, n. 94; 18 luglio 1967, n. 846 e 9 ottobre 1967, con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque, ventinove, sei, venticinque, cinque ed uno posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari sette posti non risultano ricoperti o perché i concorsi relativi sono andati deserti o perché non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;
Sulla, proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
.
I sette posti di assistente di ruolo già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con i decreti presidenziali 21 dicembre 1964, n. 1547 e 15 dicembre 1965, n. 1495, sono detratti dal contingente riservato:
Numero
dei posti
Universita di Firenze:
Facolta di giurisprudenza:
cattedra di diritto processuale civile
(decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 1965, n. 1495)................... 1
Universita di Pisa:
Facolta di scienze matematiche fisiche
e naturali:
cattedra di botanica (decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965,
numero 1495)................................. 1
Universita di Roma:
Facolta di economia e commercio:
cattedra di politica economica e fina-
nziaria (decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)........ 1
Facolta di medicina e chirurgia:
cattedra di patologia speciale medica
e metodologia clinica (decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547).. 1
cattedra di clinica chirurgica genera-
le e terapia chirurgica (decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 dicembre 1965,
n. 1495)..................................... 1
Facolta di lettere e filosofia:
cattedra di storia medioevale I (decr-
eto del Presidente della Repubblica 15 dicem-
bre 1965, n. 1495)........................... 1
Universita di Trieste:
Facolta di ingegneria:
cattedra di costruzioni di macchine
(decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 1965, n. 1495)...................... 1
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-01-18;158#art-1