Art. 2

In vigore dal 31 dic 1967
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1967 SARAGAT MORO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1967 Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 99. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-15;1248#art-2

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Art. 2 Proroga del termine previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, n. 18, che autorizza l'istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche. — Testo vigente | Portale Normativo