Art. 1
In vigore dal 31 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213, 11 dicembre 1952, n. 2392, 21 dicembre 1955, n. 1345, 30 dicembre 1958, n. 1259, 21 dicembre 1961, n. 1499 e 13 gennaio 1965, n. 18;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
.
È prorogato al 31 dicembre 1970 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, n. 18.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-15;1248#art-1