Art. 3

In vigore dal 9 feb 1968
L' del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, è sostituito dal seguente: "La commissione, in seduta speciale, con la convocazione anche dei membri di cui all', su proposta del presidente, ha facoltà di costituire, nel suo seno, comitati composti da membri della commissione stessa, per l'esame di particolari materie. Il parere dei comitati non può sostituire il parere della commissione, quando questo sia previsto da disposizioni di legge. Su proposta del presidente della commissione possono essere invitati ad assistere alle riunioni della commissione o dei comitati di cui al precedente comma, limitatamente alla discussione di determinati argomenti, altri rappresentanti di amministrazioni statali, di Regioni e di altri enti territoriali, all'uopo designati dalle competenti autorità". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 novembre 1967 SARAGAT SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1968 Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 149. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-16;1350#art-3

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