Art. 2
In vigore dal 9 feb 1968
L' del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, è sostituito dal seguente:
"La commissione ha facoltà di avvalersi, per l'espletamento del proprio compito, dell'opera di altri funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di liberi docenti o di professori universitari incaricati, di assistenti dei professori membri, di esperti designati rispettivamente dalla Federazione nazionale imprese trasporti (FE.N.I.T.), dalla Associazione nazionale industria meccanica e affini (A.N.I.M.A.) e dall'Associazione siderurgica (A.S.S.I.D.E.R.) e di affidare ai medesimi determinati incarichi.
Su invito del presidente, detti funzionari, liberi docenti o professori universitari incaricati, assistenti ed esperti possono anche assistere alle riunioni della commissione".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-16;1350#art-2