Art. 4
In vigore dal 2 mag 1968
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui agli sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sui capitoli 2007, 2035 e 2037 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1967 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi.
Ai sensi dell'art. 144, lettera E, n. 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, la illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti agli istituti di cui all' sono a carico delle amministrazioni provinciali competenti. Qualora altri enti assumano volontaria mente gli oneri di cui al presente comma, le amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 novembre 1967
SARAGAT
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1968
Atti del Governo, reg. n. 218, foglio n. 116. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-14;1490#art-4