Art. 1

In vigore dal 2 mag 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici; Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali; Vista la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1 ottobre 1964; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1967 sono istituiti i seguenti istituti tecnici industriali: 1) Arpino (Frosinone) per la chimica industriale; 2) Augusta (Siracusa) per l'elettrotecnica e la meccanica; 3) Bitonto (Bari) per la meccanica; 4) Carate Brianza (Milano) per le industrie metalmeccaniche; 5) Casarano (Lecce) per la meccanica; 6) Cassino (Frosinone) per la meccanica; 7) Colleferro (Roma) per la chimica industriale; 8) Desio (Milano) per l'elettrotecnica e la meccanica; 9) Firenze per la meccanica; 10) Frascati (Roma) per l'energia nucleare; 11) Lauria (Potenza) per la meccanica; 12) Milazzo (Messina) per l'elettrotecnica; 13) Roma per l'elettrotecnica e la meccanica - IX istituto; 14) Roma per l'elettrotecnica e la meccanica - X Istituto; 15) Roma per l'elettrotecnica - XI istituto; 16) Salerno per la chimica industriale - II Istituto; 17) S. Giovanni Rotondo (Foggia) per l'elettrotecnica; 18) Velletri (Roma) per l'elettronica industriale. Gli istituti predetti, ai sensi dell' della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-14;1490#art-1

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