Art. 5
In vigore dal 14 mar 1968
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 1967
SARAGAT
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1968.
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 73. - GRECO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-06;1430#art-5