Art. 4

In vigore dal 14 mar 1968
L'Università di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del predetto posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente , da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-06;1430#art-4

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Art. 4 Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo