Art. 2

In vigore dal 9 feb 1968
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100 secondo comma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Etruscologia e archeologia italica" in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-31;1349#art-2

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