Art. 1

In vigore dal 9 feb 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 7 giugno 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.
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