Art. 2

In vigore dal 28 dic 1967
Art. 4 (rettore). - Il primo comma è così modificato: "Il rettore è eletto dal consiglio di amministrazione e dal consiglio accademico in seduta congiunta a maggioranza assoluta dagli aventi diritto al voto". Art. 5 (consiglio di amministrazione). - È soppresso il punto 6. Il comma 5 è modificato come appresso: "Il direttore amministrativo assolve le funzioni di segretario e partecipa, con diritto di voto, alla seduta del consiglio di amministrazione, con esclusione dalla seduta in cui il consiglio di amministrazione delibera sulla nomina del direttore amministrativo". Art. 7 (consiglio accademico). - Il punto a) è modificato come segue: "da tre professori universitari di ruolo che abbiano insegnato nei corsi di alta cultura, designati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione della università". Art. 18 (disposizione transitoria). - È soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967 Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 6. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1158#art-2

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Art. 2 Approvazione, con modificazioni, del nuovo statuto dell'Universita' italiana per stranieri di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo