Art. 1
In vigore dal 28 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 258 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 25 marzo 1926, n. 680;
Veduto il regio decreto 19 febbraio 1928, n. 579;
Veduto il regio decreto 30 luglio 1936, n. 1429;
Vedute le proposte di modifica allo statuto deliberate dal consiglio direttivo della Università italiana per stranieri di Perugia nella seduta del 23 aprile 1966;
Ritenuta l'opportunità di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella adunanza del 7 giugno 1967;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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È approvato il nuovo statuto della Università italiana per stranieri di Perugia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, con le modifiche indicate nel successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1158#art-1