Art. 4

In vigore dal 20 set 1968
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà per quanto riguarda l', sul cap. 2081 e, per quanto riguarda l'; sul cap. 2102 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1967 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 settembre 1967 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 95. - DI PRETORO
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Art. 4 Istituzione di una accademia di belle arti in Urbino. — Testo vigente | Portale Normativo