Art. 4
In vigore dal 20 set 1968
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà per quanto riguarda l', sul cap. 2081 e, per quanto riguarda l'; sul cap. 2102 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1967 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1967
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 95. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-29;1530#art-4