Art. 1

In vigore dal 20 set 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sullo ordinamento dell'istruzione artistica; Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, e successive modificazioni, sugli orari e programmi di esame per i licei artistici; Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, contenente modifiche all'ordinamento dell'istruzione artistica; Vista la legge 11 ottobre 1960, che istituisce il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei licei artistici; Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942, relativa al finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970; Ritenuto opportuno provvedere alla creazione, nel comune di Urbino, di una accademia di belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1967 è istituita, nel comune di Urbino, un'accademia di belle arti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-29;1530#art-1

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