Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 23 mag 1968
Il materiale librario e documentario, gli oggetti d'interesse artistico, storico, scientifico, i mobili e le attrezzature esistenti nelle biblioteche sono affidati per la custodia e per la conservazione al direttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-12