Art. 12
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 12

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In vigore dal 23 mag 1968
Il materiale librario e documentario, gli oggetti d'interesse artistico, storico, scientifico, i mobili e le attrezzature esistenti nelle biblioteche sono affidati per la custodia e per la conservazione al direttore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-12