Art. 2
In vigore dal 2 ott 1968
L'esercizio dei servizi di cui al precedente , viene concesso alla Società italiana esercizio elicotteri "Elivie", società per azioni, con sede in Roma - Eur, palazzo AlItalia, piazzale dell'Arte e con capitale di lire 250 milioni.
La società concessionaria non può cedere nè in tutto nè in parte i servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1531#art-2