Art. 1
In vigore dal 2 ott 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 776 del codice della navigazione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, sulla concessione dei servizi di trasporto eserciti con aeromobili;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;
Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e telecomunicazioni, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;
Decreta:
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Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea con elicottero sulle rotte di cui all'elenco annesso al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1531#art-1