Art. 2
In vigore dal 26 dic 1967
Sono stabilite come segue le zone da considerarsi ancora ad endemia malarica per quella provincia:
per i comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto.
Tolle, Rosolina e Taglio di Po, gli interi territori comunali, nelle loro attuali circoscrizioni;
per il comune di Adria, l'intero territorio comunale nell'attuale circoscrizione, con esclusione del solo centro abitato capoluogo;
per il comune di Ariano Polesine, il territorio circoscritto: a levante dal confine con il comune di Taglio di Po, a mezzogiorno dal fiume Po di Goro, a ponente dalla strada provinciale per Adria compresa tra l'argine del Po di Goro e il confine con il comune di Corbola, a settentrione dai confini con i territori dei comuni di Taglio di Po e Corbola;
per il comune di Corbola, il territorio circoscritto:
a levante e mezzogiorno dal confine con il territorio del comune di Ariano Polesine, fino alla strada provinciale per Adria; a ponente dalla detta strada provinciale fino alla strada Garzara ed allo scolo Veneto; a settentrione dalla strada Garzara e lo scolo Veneto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 35. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1133#art-2