Art. 1

In vigore dal 26 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la nota n. 778 del 31 maggio 1966, con la quale il medico provinciale di Rovigo ha chiesto la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per alcuni comuni di quella provincia; Visti i regi decreti 22 febbraio 1903, n. 75; 29 ottobre 1903, n. 450; 19 febbraio 1905, n. 52, che dichiarano malarici i territori, in tutto o in parte, dei comuni di Adria, Ariano Polesine, Canaro, Contarina Corbola, Donada, Frassinelle Polesine, Gavello, Loreo, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Polesella, Porto Tolle, Rosolina, Stienta, Taglio di Po e Villanova Marchesana; Visto il parere espresso in merito dal Consiglio provinciale di sanità di Rovigo in data 26 aprile 1966; Considerato che per la complessa situazione creatasi nella provincia di Rovigo a causa delle numerose variazioni territoriali fra i diversi comuni occorre chiaramente indicare quali territori siano ancora da considerare ad endemia malarica, contestualmente alla revoca delle dichiarazioni stesse per tutti gli altri comuni della provincia; Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935 n. 93; i. Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: . Tutte le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni della provincia di Rovigo, tuttora in vigore, contenute nei regi decreti 22 febbraio 1903, n. 75; 29 ottobre 1903, n. 450; 19 febbraio 1905, n. 52, sono revocate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1133#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo