Art. 4

In vigore dal 21 lug 1967
L'art. 47 delle Disposizioni preliminari della Tariffa è modificato come segue: "Le note esplicative della Nomenclatura, redatte dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, ai sensi dell', punto c) della Convenzione dell'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, nonché le note esplicative complementari alla tariffa doganale comune delle Comunità europee, redatte dai competenti organi comunitari, sono rese applicabili con decreto del Ministro per le finanze". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 luglio 1967 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 22. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-05;505#art-4

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Art. 4 Modificazioni alla nomenclatura della tariffa doganale e IX riduzione dei dazi Intercomunitari. — Testo vigente | Portale Normativo