Art. 1
In vigore dal 21 lug 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati;
Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare di cui all' della legge 21 marzo 1967, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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A decorrere dal 1 luglio 1967, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni che risultano dalle annesse tabelle A e B, firmate dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-05;505#art-1