Art. 2
In vigore dal 22 ago 1967
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1967-68 saranno assegnati con successivo provvedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 luglio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 80. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;640#art-2