Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 ago 1967
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1967-68 saranno assegnati con successivo provvedimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 80. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;640#art-2