Art. 4

In vigore dal 24 dic 1967
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato, per la parte concernente le norme della facoltà di medicina e chirurgia, come risulta dal testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1967 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1967 Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 4-6. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1128#art-4

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Art. 4 Istituzione del II e III biennio della facolta' di medicina e chirurgia presso l'Universita' di Trieste. — Testo vigente | Portale Normativo