Art. 1

In vigore dal 24 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con proprio decreto 31 ottobre 1961, numero 1836 e modificato con proprio decreto 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduta la proposta avanzata dalle autorità accademiche dell'Università di Trieste intesa ad ottenere il completamento del corso di studi della facoltà di medicina e chirurgia; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 5 maggio 1967 tra l'Università degli studi di Trieste, la Provincia, il Comune, la Camera di commercio, industria ed agricoltura, la Cassa di risparmio e gli Ospedali riuniti di Trieste per il completamento ed il mantenimento della facoltà di medicina e chirurgia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1128#art-1

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