Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di TrentoCapo IX

Art. 55

In vigore dal 15 set 1981
CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI . Per il primo funzionamento della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di economia e commercio, le attribuzioni e le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà, saranno esercitate da un comitato ordinatore, di tre professori di ruolo o fuori ruolo o emeriti di altre università o istituti superiori, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione. I professori che nel frattempo vengano a ricoprire i posti di ruolo assegnati alle singole facoltà sono aggregati al rispettivo comitato ordinatore. Detti comitati cessano dalle loro funzioni allorquando alla rispettiva facoltà risultino assegnati almeno tre professori di ruolo. I professori chiamati a far parte del comitato ordinatore non possono comunque restare in carica per un periodo di tempo superiore ai quattro anni accademici. Qualora, dopo la regolare costituzione di ciascun consiglio di facoltà, vengano temporaneamente a trovarsi assegnati alla facoltà meno di tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione procede alla costituzione di un nuovo comitato ordinatore integrando il numero dei professori di ruolo con la nomina di tante unità quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre. La costituzione, le attribuzioni e la durata del nuovo comitato ordinatore sono quelle stabilite nei commi precedenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1199 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la numerazione degli articoli da 54 a 56 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 55 a 57.
  • Il D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-55

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