Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento›Capo IX
Art. 51
In vigore dal 15 set 1981
Per l'assunzione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico di attività de personale di cui al precedente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti. A favore dello stesso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di indennità di anzianità per il trattamento di quiescenza.
Al personale medesimo viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformità alle norme regolatrici della materia per i dipendenti da enti di diritto pubblico.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-51