Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Sez. IV
Art. 284
Contributi sui mutui industriali
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962.
Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all', possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui concessi da istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello più favorevole praticato nei territori di cui all' del presente testo unico.
I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.
Per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine possono essere, altresì, effettuate anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi.
Le operazioni effettuate dagli istituti di credito ai sensi del comma precedente sono gravate dal tasso di interesse più favorevole praticato nei territori di cui allo del presente testo unico.
Nei casi previsti dal presente articolo si applicano i criteri stabiliti nel terzo e quarto comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-284