Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoSez. IV

Art. 282

Autorizzazione per la costituzione di una società finanziaria

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962. Per promuovere ed assistere le iniziative industriali conformi al piano e ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2461 del codice civile. Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna - che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dal presente capo, nella misura stabilita dal piano - enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonché - in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale - singoli o società private. Alla Regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione, ed in complesso alla Regione e agli enti pubblici o di diritto pubblico la nomina di tre quarti di tali componenti. Il presidente del consiglio di amministrazione è scelto tra i componenti la cui nomina è riservata alla Regione. Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla Regione per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-282

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