Art. 2
In vigore dal 17 mag 1968
Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:
a) sette posti di professore, prelevati sul contingente di cui all' della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
b) dieci posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-19;1499#art-2