Art. 1
In vigore dal 17 mag 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la proposta avanzata dalle autorità accademiche dell'Università di Pavia intesa ad ottenere l'istituzione della facoltà di ingegneria presso l'università medesima;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Presso l'Università degli studi di Pavia è istituita la facoltà di ingegneria con il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-19;1499#art-1