Art. 2
In vigore dal 14 set 1967
Il primo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, è sostituito dal seguente:
"Le segnalazioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 devono essere trasmesse al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il 31 gennaio di ciascun anno".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 9. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;759#art-2