Art. 2

In vigore dal 14 set 1967
Il primo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, è sostituito dal seguente: "Le segnalazioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 devono essere trasmesse al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il 31 gennaio di ciascun anno". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1967 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 9. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;759#art-2

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