Art. 1

In vigore dal 14 set 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 5 della legge 3 maggio 1955, n. 405; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge predetta; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e la pubblica istruzione; Decreta: . All'art. 8 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, è aggiunto il seguente comma: "Il nastrino relativo alle medaglie concesse ad ufficiali della Guardia di finanza avrà nella parte mediana una stelletta di oro per la medaglia d'oro, una stelletta di argento per la medaglia d'argento, una stelletta di bronzo per la medaglia di bronzo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;759#art-1

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