Art. 5

In vigore dal 18 ott 1967
La concessione di cui al precedente ha inizio dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e scadenza al 31 dicembre dello stesso anno di pubblicazione. La concessione si intenderà prorogata di anno in anno per un massimo di anni cinque, se non disdetta nei termini previsti dall' della convenzione di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-19;863#art-5

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