Art. 1
In vigore dal 18 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 776 del Codice della navigazione;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;
Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e telecomunicazioni, per il commercio con l'estero;
Decreta:
.
È istituito un servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Rimini-San Marino-San Leo e viceversa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-19;863#art-1