Art. 5

In vigore dal 4 mag 1968
Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione. Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere nelle disponibilità di bilancio dell'istituto. Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1492#art-5

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