Art. 3

In vigore dal 4 mag 1968
Presso l'istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; d) corsi preparatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1492#art-3

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Art. 3 Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Forli'. — Testo vigente | Portale Normativo