Art. 4

In vigore dal 20 apr 1968
Il contributo previsto all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 743 è elevato da L. 30.000.000 a L. 184.200.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1466#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo