Art. 2
In vigore dal 20 apr 1968
L' del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 743, è sostituito dal seguente:
"Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
Scuola professionale del settore "gente di mare" con sezione per: radiotelegrafista di bordo (triennale).
Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricisti in b. t. (triennale) n. 2 sezioni.
Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore (triennale) n. 4 sezioni;
tornitore (triennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1466#art-2