Art. 4

In vigore dal 20 apr 1968
Il contributo previsto all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1975 è elevato da L. 40.000.000 a L. 231.400.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1465#art-4

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