Art. 2
In vigore dal 20 apr 1968
L' del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1975, è sostituito dal seguente:
"Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato".
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore (triennale) n. 8 sezioni.
Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricisti in b. t. (triennale) n. 2 sezioni;
riparatore apparecchi radio (triennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1465#art-2