Art. 3
In vigore dal 11 lug 1967
Negli Istituti previsti dal precedente , gli esami di promozione, idoneità e abilitazione tecnica si svolgono secondo i programmi vigenti, integrati, per quanto concerne la disciplina "lingua e lettere slovene" dai programmi stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (allegato C).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 139. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-04-27;450#art-3