Art. 1

In vigore dal 11 lug 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto l'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . Negli Istituti tecnici con insegnamento in lingua slovena si applicano gli orari d'insegnamento stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, con l'aggiunta dell'insegnamento di "lingua e lettere slovene" comportante un orario pari, per ciascuna classe, a quello previsto per l'insegnamento di "lingua e lettere italiane".
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