Art. 1
In vigore dal 11 lug 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Negli Istituti tecnici con insegnamento in lingua slovena si applicano gli orari d'insegnamento stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, con l'aggiunta dell'insegnamento di "lingua e lettere slovene" comportante un orario pari, per ciascuna classe, a quello previsto per l'insegnamento di "lingua e lettere italiane".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-04-27;450#art-1