Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte VII
Art. 111
Mezzi per lo scarico dell'acqua
In vigore dal 12 ago 1967
Le navi munite di parapetti continui devono avere ringhiere sistemate per almeno metà della lunghezza della parte del ponte di coperta esposta alle intemperie, ovvero essere munite di altri mezzi efficaci per il rapido scarico dell'acqua imbarcata.
L'orlo superiore della cinta deve essere tenuto basso il più possibile e, preferibilmente, non più alto dell'orlo superiore dell'angolare del trincarino.
Se i casseri sono collegati da cofani si devono sistemare ringhiere per tutta la lunghezza delle parti esposte del ponte di bordo libero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-111